La Riforma del 2012 ha stabilito che la figura dell’amministratore è obbligatoria nel caso in cui i condòmini (non le unità) siano più di otto.
L’art.1129 c.c. prevede che la nomina dell’amministratore venga fatta, prevalentemente e come scelta naturale, dall’assemblea che delibera con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, in gergo 500/1000 (la metà del valore dell’edificio).
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il quorum legale previsto, la nomina può essere fatta dallo stesso amministratore dimissionario o dal Giudice, su richiesta di uno o più condòmini.
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