A ciascun condòmino deve essere garantito il diritto a partecipare all’assemblea di condomini, luogo nevralgico all’interno del quale, democraticamente, vengono assunte le decisioni vincolanti per l’intera compagine condominiale.
In caso di impossibilità, è possibile conferire ad un soggetto terzo il potere di rappresentarlo in assemblea, di assistere alla discussione e di esprime il voto in nome e per conto del condòmino delegante.
L’art. 67 disp. att. c.c. – così come novellato con la Riforma del 2012 – conferisce a ogni condòmino di poter intervenire in assemblea “anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.
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