Privacy e la telecamera privata…Quando può diventare reato la video sorveglianza in condominio?

Cartellonistica video sorveglianza in condominio

La riforma del 2012 ha riconosciuto all’assemblea la possibilità di installare – mediante delibera assunta con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (in gergo 500/1000) – impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio (ingresso, cortile, androne).

Quali sono le informazioni da conoscere per evitare pesanti sanzioni ed assicurare una sorveglianza efficace nel condominio?

Le norme sulla video sorveglianza in condominio

L’installazione del sistema è legittima se vengono rispettate alcune prescrizioni come l’apposizione di cartelli che segnalino, in modo chiaro e preciso, la presenza delle telecamere e l’obbligo di custodire le immagini in un luogo non accessibile a terzi e protetto con sistema di sicurezza.

Le immagini possono essere conservate per 24/48 ore (tempi maggiori richiedono l’autorizzazione del Garante della privacy) e possono essere visionate solo da incaricati identificati e nominati e solo per scopi ben definiti.

E ancora. L’angolo visuale delle telecamere deve essere circoscritto alla sola ripresa delle aree comuni da controllare, senza riprendere beni o parti private.

Chi può installare le telecamere in condominio?

Sempre più spesso, è il singolo condòmino che decide di installare, per ragioni di sicurezza, una telecamera in prossimità della propria abitazione.

In questo caso, non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea né la segnalazione tramite cartelli. 

È un aspetto fondamentale che l’angolo visuale sia limitato al solo spazio di esclusiva pertinenza del privato e che le immagini non riprendano aree comuni o vicine alle altre abitazioni. 

Spesso, però, è possibile che le telecamere installate dal privato nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione, possano inquadrare un’ampia porzione di pianerottolo o la rampa delle scale condominiali. 

Questa condotta è lecita o il condòmino potrebbe incorrere nel reato previsto all’art. 615 bis c.p. (interferenza illecita nella vita privata)?

Sul punto, la Corte di Cassazione Sez. Penale (Cfr. Cass. 34151/2017) ha precisato che le scale di un condominio e i pianerottoli non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente riprese.

I proprietari possono tirare un sospiro di sollievo, ma è sempre necessario serbare la massima attenzione sull’utilizzo delle telecamere private.

GDPR per la video sorveglianza in condominio

I requisiti tecnici ed il GDPR

Ricordiamo che le normative sulla video sorveglianza coinvolgono anche il GDPR dello studio di amministrazione stabili. L’acquisizione e la registrazione, contempla anche la conservazione dei dati e questo deve essere espletato rispettando dettami tecnici molto precisi.

Innanzitutto deve essere dichiarato chi ha accesso alle immagini, se sono visualizzate in tempo reale dal custode o altro personale, come si procede alla conservazione:

  1. su un supporto fisico (hard disk)
  2. in cloud

Nel primo caso la memoria dovrà essere in un locale con accesso riservato, prevedendo condizioni di temperatura ed umidità tali da non rovinare il supporto e rendere sempre possibile l’estrazione dei dati in caso di necessità.

Nel secondo caso si deve essere certi che i dati non lascino il territorio della Comunità Europea. I server devono essere allocati in Europa, altrimenti si dovrebbe informare i condomini che le immagini sono inviate in un Paese non sottoposto alla tutela dei dati, come previsto dal GDPR.

In ultimo, per evitare di riprendere aree di proprietà privata, è possibile la minimizzazione dell’area oggetto di registrazione e rilevazione. Grazie ai nuovi strumenti sarà possibile escluderle elettronicamente, anche se le angolazioni utilizzate le comprendono nell’angolo di visuale.

Si dovrà riportare la motivazione per la quale vengono realizzate le registrazioni, i soggetti a cui rivolgersi per ottenerle, il responsabile al trattamento. Qualora riprendano aree di lavoro (ad esempio la portineria), dovrà essere comunicata la loro presenza all’Ente preposto.

Gli amministratori e la video sorveglianza

Va da sé che una gestione consapevole delle problematiche connesse alla video sorveglianza in condominio, non è di semplice gestione. Questo è un vantaggio per chi vuole affrontarne le problematiche con maggiore attenzione.

Ormai sono molte le zone in cui la sicurezza del condominio è un concetto di particolare rilievo, un amministratore competente su questo argomento potrebbe avere maggiori chance di essere scelto in questa tipologia di immobili.

Ovviamente tali competenze e sensibilità verso questa specifica materia devono essere presentate in modo corretto per produrre dei vantaggi all’amministratore. Segui i nostri corsi sugli “strumenti informatici” per queste ed altre informazioni.


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Autore: Chiara Stefanini

Avvocato specializzato in diritto condominiale. Formatore e docente Safoa. Autrice di pubblicazioni su riviste del settore di amministrazione stabili su temi giuridici.