Spesso, all’interno della compagine condominiale, la scelta di installare l’ascensore non viene considerata dai condòmini necessaria o di vitale importanza, ma, al contrario, fonte di numerose liti, tanto da finire nelle aule giudiziarie.
Non manca chi sia contrario all’ascensore vuoi perché abita al primo piano e crede di non averne mai bisogno, vuoi perché ritiene che l’ascensore possa ledere il decoro architettonico dello stabile. Vediamo di capire meglio quali sono le implicazioni.
Abbattimento delle barriere architettoniche
È quanto mai opportuno ricordare che l’installazione dell’ascensore rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche, indipendentemente dalla presenza di una persona disabile o portatore di handicap all’interno dello stabile.

I soggetti destinati a beneficiare dell’abbattimento o della riduzione delle barriere architettoniche sono tutti coloro che, per qualsivoglia motivo, presentano, in forma permanente o temporanea, una disabilità o una riduzione della mobilità (donne incinte, anziani). Questo concetto è stato recentemente precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n°1682/2020.
In questa ottica, l’art. 1120 c.c. – così come modificato dalla Riforma del 2012 – ha previsto la possibilità di effettuare opere ed interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche mediante il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (in gergo 500/1000).
Riqualificazione condominio ed eliminazione delle barriere architettoniche
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge cosiddetto “Semplificazioni” è entrato in vigore il 17 luglio 2020.
Nel DM sono previste anche le diverse misure per la semplificazione in edilizia. Tra queste, ce n’è una che rende più facile la possibilità di eliminare le barriere architettoniche in condominio.
All’articolo 10 il legislatore prevede che ogni componente della compagine condominiale, può realizzare a proprie spese e servendosi della cosa comune, opere riferite alla Legge 13 del 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”), oltre che alla riqualificazione energetica e anti sismica.
Per le opere che intervengono ad eliminare le barriere architettoniche e di riqualificazione, il partecipante potrà servirsi della cosa comune purché, in base all’articolo 1102 del Codice civile, “non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Lo stesso decreto prevede, inoltre, che le innovazioni apportate per rendere più facile la rimozione delle barriere architettoniche non vanno considerate di carattere voluttuario, con riferimento all’articolo 1121 del Codice civile.

Ma chi è tenuto a pagare le spese dell’installazione dell’ascensore in condominio?
La Cassazione, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, è recentemente tornata a pronunciarsi sulla spinosa questione della ripartizione delle spese di installazione dell’ascensore con un intervento chiarificatore volto a dipanare ogni dubbio in materia.
I Giudici della Suprema Corte con ordinanza n°22157/2019 hanno ribadito che le spese per l’installazione ex novo dell’impianto devono essere suddivise in base al criterio dei millesimi di ciascun condòmino (art. 1123 c.c.); di contro quelle relative alla manutenzione (straordinaria ordinaria) di un impianto già esistente andranno ripartite secondo il criterio ex art. 1124 c.c.
La differenza è sostanziale.
Installazione di un nuovo impianto

Per l’installazione ex novo dell’impianto, (quasi) tutti i condòmini sono chiamati a partecipare alle spese secondo il valore delle proprietà di ciascuno (art. 1123 c.c.).
Manutenzione impianto già esistente

Per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di un ascensore già esistente nello stabile, le spese andranno ripartite per metà in ragione dei millesimi, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124 c.c.).
Come ripartire le spese dell’installazione dell’ascensore in condominio
Resta sempre possibile derogare questi criteri legali di ripartizione delle spese con una delibera assunta all’unanimità o con clausole presenti nel regolamento condominiale di natura contrattuale che, per esempio, esoneri dal pagamento delle spese i negozianti o coloro che abitano al piano terra.
Ma una volta adottata la delibera, tutti, proprio tutti i condòmini sono tenuti a partecipare alle spese di installazione dell’ascensore
No!
Qualora l’innovazione comporti un esborso economico notevole ed importante – come nel caso dell’ascensore – o non sia ritenuta necessaria o indispensabile alla luce delle particolari condizioni dello stabile, i condòmini che non intendono trarne vantaggio possono ritenersi esonerati dal qualsivoglia partecipazione alla spesa, fatta salva la possibilità, in ogni tempo, di godere dell’ascensore, contribuendo alle spese che , fino a quel momento, si sono rese necessarie per l’esecuzione e la manutenzione dell’impianto.
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