Se sulla carta le norme possono apparire chiare e pronte all’uso, la loro applicazione si rivela ardua e complessa e spesso, impossibile.
Distacco per i condomini morosi
L’art. 63 Disp. Att. c.c. così come modificato dalla Riforma del 2012, contempla la possibilità per l’amministratore di sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Due sono i presupposti necessari per poter procedere al distacco o sospensione dei servizi idrici: una morosità protratta per un semestre e la possibilità di godimento separato dei servizi che si intendono sospendere.
A seguito della Riforma, poi, non è più necessario che l’amministratore agisca soltanto in presenza di una espressa autorizzazione presente nel regolamento di condominio.
È bene ricordare che questo potere non è assoluto né discrezionalmente esercitabile dall’amministratore, essendo opportuno rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a procedere in tal senso.

Come deve agire l’amministratore
Infatti, l’autonoma e discrezionale scelta dell’amministratore di procedere alla sospensione dei servizi idrici, potrebbe esporlo ad una responsabilità penale, ravvisando in tale ipotesi, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p).
Per evitare ciò, è opportuno che l’amministratore non si rivolga al Giudice chiedendo l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che, tuttavia, potrebbe non trovare accoglimento. Secondo alcuni Giudici meneghini, la sospensione del servizio non sarebbe consentita in quanto trattasi di un bene primario, costituzionalmente garantito.
E ancora, il Tribunale di Bologna ha precisato che nonostante la previsione normativa, l’interesse economico del condominio non può pregiudicare i diritti fondamentali del condòmino
Di parere contrario, invece, è stato il Tribunale capitolino il quale ha ordinato la sospensione del servizio idrico.
Si evince facilmente che non regna un orientamento unitario e si attende un intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione.
Attenzione alle eccezioni per la sospensione dei servizi idrici
In ordine all’eventuale sospensione, il DPCM N°105094 del 2016 ha precisato che “in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio agli utenti domestici residenti che versano in uno stato di disagio economico ai quali è garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri ad abitante al giorno. Sono altresì previste –prosegue il Decreto – forme di comunicazione all’utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fine di garantire l’accesso al quantitativo minimo vitale e salvaguardare l’equilibrio economico del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e dei costi ambientali e della risorsa”.
Consulta il programma di lezioni 21/22 per l’aggiornamento dedicato agli amministratori di condominio.

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