Come nominare e come mandare via l’amministratore?

Nomina e revoca amministratore di condominio

La Riforma del 2012 ha stabilito che la figura dell’amministratore è obbligatoria nel caso in cui i condòmini (non le unità) siano più di otto.

L’art.1129 c.c. prevede che la nomina dell’amministratore venga fatta, prevalentemente e come scelta naturale, dall’assemblea che delibera con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, in gergo 500/1000 (la metà del valore dell’edificio).

Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il quorum legale previsto, la nomina può essere fatta dallo stesso amministratore dimissionario o dal Giudice, su richiesta di uno o più condòmini. 

Nomina o revoca in assemblea

Con il quorum qualificato ottenuto dalla maggioranza degli intervenuti e 500/100, l’assemblea in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, può deliberare la revoca dell’amministratore. 

Revoca giudiziaria dell'amministratore di condominio

Revoca giudiziale

Un’altra modalità prevista per revocare l’amministratore, è la revoca giudiziale, strumento previsto nel caso in cui l’amministratore compia gravi irregolarità fiscali o risulti inadempiente agli obblighi di legge. 

In queste ipotesi, i singoli condòmini potranno rivolgersi al Giudice, il quale, verificati i presupposti, revocherà l’amministratore. 

La normativa non prevede un elenco esaustivo e completo delle irregolarità poste in essere dall’amministratore tali da giustificare, agli occhi del Giudice, la sua revoca: l’art. 1129 c.c. annovera, a mero titolo esemplificativo, alcune gravi irregolarità, tra cui:

  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca o la nomina del nuovo amministratore;
  • la mancata apertura di un conto corrente condominiale;
  • l’aver creato una confusione tra il patrimonio condominiale e il patrimonio personale dell’amministratore;
  • l’aver consentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
  • l’aver omesso di curare diligentemente l’azione di recupero del credito;
  • l’omessa tenuta del registro anagrafe, registro contabilità, registro verbali assemblea, registro nomina e revoca amministratore. 

La legge precisa che in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria l’assemblea non possa nominare nuovamente l’amministratore revocato. 

Nel silenzio della norma, parte della dottrina ritiene che tale impedimento possa valere per l’anno in cui avviene la revoca e per l’anno successivo.


Ritieni interessante quanto trattato in questo articolo?

Riceverai una formazione sempre aggiornata ed altamente professionale.

Richiedi informazioni

Sei già un amministratore di condominio?
Operi in Lombardia?

Seleziona i metodi di contatto preferiti:

Potrai modificare e revocare la tua iscrizione in qualsiasi momento. È sufficiente cliccare sui link in calce. Per maggiori informazioni sulla nostra privacy policy, visita la pagina dedicata.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Autore: Palmiro Fronte

Responsabile scientifico di SAFOA - Scuola di Alta FOrmazione per amministratori di condominio. Fondatore dello studio legale Fronte, specializzato in diritto condominiale.