Cessione del credito ristrutturazioni edilizie per il condominio

La novità sulla concessione del credito ristrutturazioni edilizie con sconto in fattura prevista dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura.

Tale cessione deve essere accettata dall’impresa che esegue i lavori di ristrutturazione e riqualificazione. La cessione oltre ad essere registrata all’Agenzia delle Entrate, deve essere formalizzata in forma contrattuale. Al termine dell’articolo potrete trovare una bozza di contratto da utilizzare.

Generazione del credito fiscale dalle ristrutturazioni

Le modalità di erogazione del bonus prevedono che il contribuente possa ottenere un’agevolazione fiscale del 50% dei costi sostenuti per i lavori (comprensivi dell’acquisto dei materiali, della progettazione dell’intervento e della posa in opera), da dividere in 10 rate annuali di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi aggiornato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” spiegando quali sono le novità introdotte a partire dal 30 giugno. Tra queste sono segnalate anche la proroga della maggiorazione della detrazione Irpef e dell’obbligo di comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal termine lavori, ma si tratta di indicazioni presenti già da alcune settimane nella guida al Bonus Ristrutturazioni.

Modalità di cessione del credito fiscale

Con l’entrata in vigore della Legge di conversione del cosiddetto “Decreto Crescita” (D.lgs. 34 del 2019), cambiano le modalità di cessione del credito del cosiddetto Bonus Ristrutturazioni.

In occasione all’esecuzione dei lavori di efficientamento e risparmio energetico, l’intestatario dell’immobile (o un’altra qualsiasi figura che possa usufruire del bonus ristrutturazioni) può cedere all’azienda che realizza i lavori la sua la cifra che gli spetta come di agevolazione fiscale, ottenendo così un sostanzioso sconto sul totale dei lavori.

L’importo ceduto deve costituire uno sconto in fattura e questi sono gli ultimi giorni per fruire di questa opportunità. La Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura.

La Commissione Bilancio del Senato, proseguendo la discussione in sede referente sul Disegno di Legge di Bilancio avviata lo scorso 13 novembre, ha approvato un emendamento che prevede l’abrogazione all’articolo 10 del Decreto Crescita dei commi 1, 2, 3 e 3-ter, ovvero quelli relativi alla cessione del credito per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di adozione di misure antisismiche (sismabonus).

La cessione deve essere registrata all’Agenzia delle Entrate tramite il portale dedicato. Per facilitare l’operazione mettiamo a vostra disposizione le istruzioni pratiche prodotte dall’AdE.

Seconda cessione del credito del fornitore

La legge di conversione del Decreto Crescita introduce un’ulteriore novità nel processo di erogazione del bonus del 50% per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di abitazioni o condomini. Risulta che la ditta che ha eseguito i lavori può decidere a sua volta di cedere il credito fiscale ai propri fornitori di materiali o servizi. Nella legge di conversione viene specificato che questo è l’ultimo “passaggio” di credito possibile: il secondo fornitore, insomma, non potrà cedere ulteriormente lo sgravio ad altre aziende.

Cessione del credito in condominio

Come anticipato, è meglio “contrattualizzare” la cessione del credito ristrutturazioni edilizie del condòmino al fornitore, quale accettazione formale della procedura. Questo atto è rappresenta una particolare difficoltà per l’amministratore per la delicatezza della pratica.

Safoa da sempre vicina alle esigenze degli amministratori, mette a disposizione un modulo che può essere adattato per la maggior parte delle situazioni in cui il condominio intende procedere nella procedura di cessione.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal condomino e dell’amministratore che si occuperà di trasmettere i dati all’AdE secondo le procedure indicate nei paragrafi precedenti, indicando i dati societari, la quota millesimale utilizzata per la ripartizione delle spese straordinarie ed i dati fiscali.


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Autore: Nicola Prencipe

Content manager e web strategist di OS Informatica. Fa parte dell'organico di Safoa - Scuola di Alta Formazione per amministratori di condominio. Docente corsi DM 140/14 per diverse associazioni. Organizza seminari di web marketing e Strumenti informatici dedicati agli amministratori di condominio. Consulente per l'organizzazione degli studi di amministrazione immobili. Cura l'istruzione e lo sviluppo di software gestionali per amministratori di condominio. Autore di manuali di web e social media marketing studiati gli amministratori di stabili, all’attivo diverse pubblicazioni di diritto condominiale e centinaia di articoli su tematiche condominiali.