L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 ha fissato i criteri e le modalità per l’aggiornamento permanente degli amministratori di condominio.
Per la Riforma del condominio, prodotto della Legge 11 dicembre 2012, n° 220, chi ha svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma, è esentato dal corso di formazione iniziale ma non dalla formazione periodica. Verdiamo nello specifico quali sono i punti essenziali.
L’articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, stabilisce:
“Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
Le sanzioni previste per chi non segue l’aggiornamento permanente degli amministratori di condominio
Dai primi riscontri l’approccio al nuovo provvedimento è stato un po’ fiacco, forse giustificato dalla mancanza, nella norma, di una sanzione specifica per chi si sottrae alla obbligatorietà e continuità del vincolo di aggiornamento professionale.
Nello specifico la situazione è differente. L’amministratore che non ottempera al detto obbligo non ha la legittimità giuridica di proseguire nella gestione dell’immobile.
Secondo l’articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, può svolgere l’attività di amministratore chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione permanente in materia di amministrazione condominiale.
Cosa succede se l’amministratore in carica non provvede a formarsi periodicamente?
La norma non regola specificatamente il caso ma la sanzione si deduce da altri articoli del Codice Civile.
Innanzitutto da quanto stabilito dall’articolo 1137 del Codice Civile:
“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento”
Quindi la delibera dell’assemblea che confermasse l’incarico ad un amministratore che non abbia provato di adempiere regolarmente all’obbligo di formazione permanente, sarebbe annullabile su ricorso dei condomini assenti dissenzienti o astenuti, probabilmente potrebbe rilevarsi addirittura nulla e quindi opponibile da tutti e senza limiti di tempo.
Inoltre come previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile, l’amministratore che compie una “grave irregolarità” non formandosi permanentemente, potrebbe essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condomino. Pertanto chi non rispetta quanto previsto dal succitato DM 140/14, non può assumere nuovi incarichi e non può proseguire quelli già in atto.
Con una opportuna politica di informazione da parte delle Autorità, sarebbe opportuno sensibilizzare i condomini invitandoli a chiedere, in sede di conferma dell’incarico, un’adeguata verifica dell’aggiornamento e, in caso contrario, non confermandogli la fiducia.
Corsi SAFOA per la formazione ed aggiornamento permanente degli amministratori di condominio
Proprio per consentire di ottemperare a quanto previsto dalla legge, Safoa all’amministratore che ha superato l’esame finale del corso di aggiornamento, conferisce apposita Certificazione che attesta la formazione conseguita.
Safoa cura gli standard qualitativi professionali, rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi in relazione alla partecipazione a corsi, a seminari e a convegni.
Il percorso formativo SAFOA supervisiona ogni aspetto delle attività che l’amministratore deve svolgere. Organizza lezioni su tema giuridico, civile, amministrativo, fiscale, compilazione di un bilancio, che tengono conto dei basilari principi di ragioneria, ma anche sugli aspetti di tecnica edilizia e impiantistica, psicologia e gestionali. Tutto per consentire di affrontare e risolvere le più svariate problematiche ed eventuali controversie che si dovessero presentare nell’adempimento del loro mandato.
Un nuovo percorso prevede anche lo sviluppo dell’attività dello studio amministrativo, dall’organizzazione manageriale alle opportunità che il web può fornire per il reperimento di nuovi condomini da amministrare, ed alla corretta comunicazione.
Conclusioni
Insomma, considerando quanto esposto, chi non risulta essere in regola con gli obblighi di aggiornamento permanente degli amministratori di condominio, rischiano di non poter più lavorare.
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