Durante il passaggio di consegne tra amministratori, spesso nascono contrasti su chi spetta la compilazione delle dichiarazioni fiscali. Facciamo chiarezza per non farci cogliere impreparati.
Le dichiarazioni fiscali
All’amministratore, stando all’art. 1130 del Codice Civile, spetta l’obbligo di eseguire gli adempimenti fiscali. Dovrà produrre, compilare e presentare, in autonomia o tramite intermediario, tutti gli adempimenti, sia quelli più comuni che quelli peculiari per alcune situazioni.
Dichiarazioni fiscali per il condominio
Cominciamo a definire quali sono le dichiarazioni che il condominio deve produrre per tramite dell’amministratore.

Certificazione Unica
Nella certificazione dovranno essere riportate le somme corrisposte nell’anno precedente e soggette a ritenuta. Le ritenute d’acconto devono comprendere:
- i redditi da lavoro dipendente;
- i compensi professionali;
- le prestazioni con contratti di appalto di opere o servizi.
Oltre a questi dati dovranno essere comprese informazioni, abbiamo riportato solo le caratteristiche peculiari. La scadenza formale, salvo proroghe, è il 16 marzo.

Quadro AC
Nel quadro dovranno essere riportati gli importi complessivi dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare, comprendendo i dati identificativi dei relativi fornitori, se le somme corrisposte superano i 258,23€ annui.
Dovranno invece essere escluse dalla certificazione:
- le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’iva gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- le forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.
Anche in questo caso dovranno essere comprese altre informazioni, come specificato dall’AdE. Poniamo attenzione sull’aspetto contabile. Il modello dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi dell’amministratore o in sua assenza, di uno dei condomini.

770
La dichiarazione, secondo indicazioni dell’AdE, dovrà riportare le ritenute operate dal condominio nell’anno solare precedente a quello di compilazione. Oltre a questo, sarà compreso l’elenco dei fornitori che hanno ricevuto i pagamenti, gli estremi dei versamenti a cui si riferiscono le ritenute ed infine, le compensazioni dei crediti.
Sull’ultimo dettaglio, la questione si complica perché si dovranno conoscere diversi dettagli:
- SX1 – versamenti in eccesso ed il credito utilizzato;
- SX4 – crediti dell’anno precedente, il credito risultante ed il credito da utilizzare;
- SX33 – il credito scaturito
Vediamo quindi che è un po’ più complesso rispetto alle dichiarazioni precedenti.

Altre incombenze fiscali
Oltre quelli menzionati, ci si deve occupare delle buste paga dei dipendenti del condominio, delle certificazioni delle detrazioni fiscali, delle dichiarazioni sulle rendite condominiali, ecc.
Queste devono essere affrontate solo se esistono le condizioni. Ad esempio, le certificazione di detrazione si compileranno solo se si sono svolti lavori straordinari, che prevedono questa tipologia di beneficio fiscale.
Chi deve presentare le dichiarazioni
Ora veniamo al punto centrale di questo articolo. A quale amministratore spetta la compilazione delle dichiarazioni fiscali, in caso di passaggio di consegne? La risposta, come spesso avviene in ambito condominiale, è: dipende.
La determinante è la data in cui si perfeziona il passaggio di consegne. Alcune fonti giurisprudenziali riportano come riferimento la data del verbale di nomina. Però questa direzione interpretativa non tiene conto che il nuovo amministratore incaricato, difficilmente potrebbe presentare le dichiarazioni quando ancora non ha a disposizione i conteggi del collega.
Vogliamo riferirci all’art. 1326 che considera concluso il contratto (compresa la nomina dell’amministratore), nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Questo può avvenire al passaggio di consegne, quanto l’amministratore che subentra accetta l’incarico che fino a quel momento, potrebbe rifiutare.
Tra quelli riportati, abbiamo solo 1 caso in cui si citi esattamente cosa deve succedere con il passaggio di consegne, ovvero il Quadro AC. Vediamo schematicamente a quale amministratore spetta la compilazione delle dichiarazioni fiscali.
Modello | Scadenza | Amministratore incaricato |
---|---|---|
770 | 31 ottobre | Amministratore in carica* |
AC | Fa parte della dichiarazione dei redditi che va presentata entro fine novembre e deve certificare i condomini gestiti fino al 31/12 dell’anno precedente | In carica fino al 31/12 |
CU | Metà marzo | Amministratore in carica* |
*Fino alla data del passaggio di consegne il vecchio amministratore è ancora il responsabile
**Ritenute anno precedente
Facciamo un po’ di esempi per rendere più semplice la comprensione su quale amministratore ricada l’onere. Per convenzione, chiameremo “uscente” l’amministratore sostituito ed “entrante” chi gli subentra.
Modello | Mese passaggio di consegne | Amministratore obbligato |
---|---|---|
770 | febbraio | entrante |
770 | novembre | uscente |
AC | febbraio | uscente |
AC | novembre | uscente |
CU | febbraio | uscente |
CU | novembre | entrante |
Consideriamo i mesi di febbraio e novembre perché sono precedenti o successivi alla data prevista per la trasmissione delle principali certificazioni fiscali per il condominio.

Conservazione delle fatture elettroniche
Un notevole aiuto nelle certificazioni fiscali arriva dalla conservazione delle fatture elettroniche. Grazie a questa possibilità, tutte le fatture del condominio saranno disponibili per gli amministratori che si succedono nella gestione del condominio.
Questo significa che sarà semplice per l’amministratore entrante, poter ricostruire la contabilità precedente, con la certezza di trovare tutti i dati indispensabili alla compilazione delle dichiarazioni fiscali.